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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI |
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CENTRO D'ATENEO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
UNICA.FOR
REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
(D.R. nº 189 del 20 novembre 2003)
Novembre 2003
Art. 1 (Costituzione)
1. Presso l'Università di Cagliari è costituito il Centro d'Ateneo per la Formazione
Permanente, denominato brevemente Unica.for, struttura di servizio ai sensi dell'art. 45
dello Statuto, dotata di autonomia finanziaria-contabile.
Art. 2 (Finalità)
1. Il Centro ha per finalità la promozione e la gestione delle attività di formazione,
addestramento e aggiornamento culturale e professionale dell'Università di Cagliari e di
soggetti terzi, non ricomprese nelle attività dei corsi di studio, dei corsi di
specializzazione e di dottorato e dei master universitari.
2. Nell'ambito delineato, il Centro svolge attività di studio, sperimentazione, sviluppo e
valutazione di metodologie didattiche innovative e di individuazione e diffusione di
buone prassi e sistemi di qualità della formazione, anche in una prospettiva europea e di
internazionalizzazione dei sistemi di formazione professionale.
3. Il Centro progetta, organizza e gestisce attività formative anche attraverso l'utilizzo
delle più avanzate tecnologie info-telematiche, con particolare riferimento all'e-learning.
4. Nell'ambito della normativa sulla formazione professionale e del sistema integrato di
formazione superiore, il Centro può svolgere l'attività in proprio o in associazione
consortile o di altro tipo con altri soggetti pubblici e/o privati.
Art. 3 (Collaborazioni)
1. Il Centro stabilisce rapporti di servizio e di collaborazione con le Facoltà, con i
Dipartimenti, con i Centri, con le Aree amministrative dell'Ateneo e con il singoli
soggetti universitari.
2. Il Centro stabilisce altresì rapporti di collaborazione con organizzazioni pubbliche e
private, particolarmente con quelle operanti nel campo della formazione.
3. Per i fini di cui sopra il Centro stipula convenzioni, accordi e protocolli d'intesa, sulla
base degli indirizzi dell'Ateneo e delle deliberazioni del Comitato di gestione.
Art. 4 (Comitato di gestione)
1. Gli indirizzi programmatici, il coordinamento di carattere generale e il controllo
rispetto agli obiettivi assegnati sono di competenza del Comitato di gestione, formato
dal Rettore o da un suo Delegato, da due componenti nominati dal Senato Accademico,
da due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore del
Centro (che svolge anche le funzioni di segretario della Commissione).
2. Il Comitato approva i budget e i bilanci del Centro.
3. Il Comitato viene nominato con decreto rettorale per un periodo non superiore a un
triennio.
Art. 5 (Gestione operativa e Direttore)
1. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile è affidata al Direttore, che la
esercita nell'ambito delle direttive generali impartite dal Comitato di Gestione.
2. L'incarico di Direttore è conferito dal Rettore a un dirigente universitario per un
periodo non superiore a un triennio.
Art. 6 (Programmazione dell'attività formativa)
1. La programmazione dell'attività formativa ed i relativi progetti sono vagliati dal
Rettore o dal suo Delegato e dal Direttore del Centro, che possono avvalersi di esperti in
relazione alle esigenze di programmazione e organizzazione a carattere generale o
riferita alle singole attività formative. Per ciascuna attività formativa sono individuati un
coordinatore scientifico, un responsabile organizzativo ed eventualmente figure di
tutorato e di assistenza d'aula e/o on-line.
Art. 7 (Valutazione)
1. Il Direttore del Centro predispone annualmente una relazione sulle attività effettuate
dal Centro, che, previa approvazione del Comitato di gestione, viene inviata agli organi
di governo e di valutazione dell'Ateneo.
Art. 8 (Personale e risorse)
1. Il Centro dispone di personale, di mezzi finanziari, di locali e di attrezzature messi a
disposizione dell'Amministrazione universitaria.
2. Il Centro può disporre di altre figure lavorative o di collaborazione non strutturate
(personale a contratto, borsisti, tirocinanti, ecc.).
3. Il Centro può stipulare convenzioni per le prestazioni in favore di terzi e appositi
protocolli per le attività in favore di strutture e soggetti interni all'Ateneo. I proventi di
dette attività potranno essere riscossi direttamente con le modalità previste dal
regolamento conto terzi.
Art. 9 (Destinazione utili)
1. Gli eventuali utili risultanti dall'attività del Centro alla fine di ciascun esercizio
saranno destinati al bilancio d'Ateneo per attività formativa del personale.
Art. 10 (Disposizione transitorie e finali)
1. Fino all'insediamento del Comitato di gestione, le funzioni dello stesso sono svolte
dal Rettore o dal suo delegato, assistito dal Direttore del Centro.
2. Le attività amministrativo-contabili del Centro, fermo restando le responsabilità del
Direttore del Centro, possono essere affidate a strutture competenti dell'amministrazione
dell'Ateneo.
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