Unica.for - Centro per la formazione permanente dell'Università degli Studi di Cagliari
formato pdf DECRETO COSTITUTIVO
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CENTRO D'ATENEO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

UNICA.FOR


REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
(D.R. nº 189 del 20 novembre 2003)








Novembre 2003



Art. 1 (Costituzione)

     1. Presso l'Università di Cagliari è costituito il Centro d'Ateneo per la Formazione Permanente, denominato brevemente Unica.for, struttura di servizio ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, dotata di autonomia finanziaria-contabile.


Art. 2 (Finalità)

     1. Il Centro ha per finalità la promozione e la gestione delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento culturale e professionale dell'Università di Cagliari e di soggetti terzi, non ricomprese nelle attività dei corsi di studio, dei corsi di specializzazione e di dottorato e dei master universitari.

     2. Nell'ambito delineato, il Centro svolge attività di studio, sperimentazione, sviluppo e valutazione di metodologie didattiche innovative e di individuazione e diffusione di buone prassi e sistemi di qualità della formazione, anche in una prospettiva europea e di internazionalizzazione dei sistemi di formazione professionale.

     3. Il Centro progetta, organizza e gestisce attività formative anche attraverso l'utilizzo delle più avanzate tecnologie info-telematiche, con particolare riferimento all'e-learning.

     4. Nell'ambito della normativa sulla formazione professionale e del sistema integrato di formazione superiore, il Centro può svolgere l'attività in proprio o in associazione consortile o di altro tipo con altri soggetti pubblici e/o privati.


Art. 3 (Collaborazioni)

     1. Il Centro stabilisce rapporti di servizio e di collaborazione con le Facoltà, con i Dipartimenti, con i Centri, con le Aree amministrative dell'Ateneo e con il singoli soggetti universitari.

     2. Il Centro stabilisce altresì rapporti di collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, particolarmente con quelle operanti nel campo della formazione.

     3. Per i fini di cui sopra il Centro stipula convenzioni, accordi e protocolli d'intesa, sulla base degli indirizzi dell'Ateneo e delle deliberazioni del Comitato di gestione.


Art. 4 (Comitato di gestione)

     1. Gli indirizzi programmatici, il coordinamento di carattere generale e il controllo rispetto agli obiettivi assegnati sono di competenza del Comitato di gestione, formato dal Rettore o da un suo Delegato, da due componenti nominati dal Senato Accademico, da due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore del Centro (che svolge anche le funzioni di segretario della Commissione).

     2. Il Comitato approva i budget e i bilanci del Centro.

     3. Il Comitato viene nominato con decreto rettorale per un periodo non superiore a un triennio.


Art. 5 (Gestione operativa e Direttore)

     1. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile è affidata al Direttore, che la esercita nell'ambito delle direttive generali impartite dal Comitato di Gestione.

     2. L'incarico di Direttore è conferito dal Rettore a un dirigente universitario per un periodo non superiore a un triennio.


Art. 6 (Programmazione dell'attività formativa)

     1. La programmazione dell'attività formativa ed i relativi progetti sono vagliati dal Rettore o dal suo Delegato e dal Direttore del Centro, che possono avvalersi di esperti in relazione alle esigenze di programmazione e organizzazione a carattere generale o riferita alle singole attività formative. Per ciascuna attività formativa sono individuati un coordinatore scientifico, un responsabile organizzativo ed eventualmente figure di tutorato e di assistenza d'aula e/o on-line.


Art. 7 (Valutazione)

     1. Il Direttore del Centro predispone annualmente una relazione sulle attività effettuate dal Centro, che, previa approvazione del Comitato di gestione, viene inviata agli organi di governo e di valutazione dell'Ateneo.


Art. 8 (Personale e risorse)

     1. Il Centro dispone di personale, di mezzi finanziari, di locali e di attrezzature messi a disposizione dell'Amministrazione universitaria.

     2. Il Centro può disporre di altre figure lavorative o di collaborazione non strutturate (personale a contratto, borsisti, tirocinanti, ecc.).

     3. Il Centro può stipulare convenzioni per le prestazioni in favore di terzi e appositi protocolli per le attività in favore di strutture e soggetti interni all'Ateneo. I proventi di dette attività potranno essere riscossi direttamente con le modalità previste dal regolamento conto terzi.


Art. 9 (Destinazione utili)

     1. Gli eventuali utili risultanti dall'attività del Centro alla fine di ciascun esercizio saranno destinati al bilancio d'Ateneo per attività formativa del personale.


Art. 10 (Disposizione transitorie e finali)

     1. Fino all'insediamento del Comitato di gestione, le funzioni dello stesso sono svolte dal Rettore o dal suo delegato, assistito dal Direttore del Centro.

     2. Le attività amministrativo-contabili del Centro, fermo restando le responsabilità del Direttore del Centro, possono essere affidate a strutture competenti dell'amministrazione dell'Ateneo.
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